Documenti Bancari: come richiederli

I DOCUMENTI BANCARI: una fonte di prova imprescindibile

La cosa migliore sarebbe averli conservati a dovere e quindi potere andare in archivio per consultarli secondo necessità. Se ciò non è stato fatto cosa utile è pensare di integrare quanto prima il proprio archivio. Detto ciò negli ultimi anni sono sempre più frequenti le richieste di documenti bancari in copia. Quali sono quelli necessari riconducibili ad esigenze di tutela, di natura giudiziaria o extra giudiziaria? Principalmente i contratti di conto corrente, di fido, di mutuo. Abbiamo poi gli estratti conto con relativi riassunti scalari e gli elementi per il conteggio delle competenze, inoltre le contabili di singole operazioni ed i documenti relativi alle fideiussioni prestate tempo per tempo. Tratteremo in altra sede la richiesta specifica della richiesta documenti alle finanziarie per  La Cessione del Quinto dello Stipendio

Ricordate: piuttosto un foglio in più che un foglio in meno; quello che a voi può sembrare irrilevante per un esperto può essere fondamentale. Sicuramente lo avrete già sentito “il Diavolo si nasconde nei dettagli”

Come si procede allora per chiedere e ottenere la copia di documenti bancari? Il percorso migliore che vi invitiamo a seguire:

  1. Le norme di riferimento

  2. Il soggetto abilitato all’operazione

  3. Quanto tempo devono essere conservati i documenti bancari

  4. Come deve essere fatta la richiesta

  5. I tempi di legge per la risposta della Banca

  6. Quanto costano le copie dei documenti bancari?

  7. Se la Banca non adempie?

1. Le norme di riferimento

Prima di tutto osserviamo che ottenere il rilascio della copia di documenti bancari è un diritto che trova ospitalità in diverse norme. Esse discendono dal principio di buona fede tra le parti contrattuali (art. 1375 codice civile “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”) e alla correttezza (art. 1175 codice civile “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”), per l’ambito bancario ve ne sono poi altre richiamate specificatamente .

E’ regola fondamentale, prevista dal Testo Unico Bancario (di seguito Tub), che i contratti bancari debbano essere redatti per iscritto ed una copia debba essere consegnata al Cliente (art. 117 Tub), Indi per cui..

la Banca è tenuta alla consegna della documentazione. Questo principio è applicabile sia nel caso in cui la copia non sia consegnata o sia stata successivamente smarrita sia che l’utente ne faccia richiesta di consegna, tutto ciò senza il dovere di spiegare alcunché. 

2. Il soggetto abilitato all’operazione

L’art. 119 del Tub al comma 4 prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Chi ha diritto a ricevere copia dei documenti bancari?

– Nel caso di rapporti cointestati il diritto è esteso ai singoli cointestatari i quali possono esercitarlo anche disgiuntamente;

– per quanto attiene agli eredi, deve essere fornita la prova della qualità di erede alla banca

– subentra nell’amministrazione del beni del Cliente, ad esempio il curatore fallimentare.

3. Quanto tempo devono essere conservati i documenti bancari

Si ha diritto alla documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.  Per i contratti se essi fanno riferimento ad un rapporto non prescritto, devono essere consegnati in copia anche se sono passati oltre 10 anni dalla loro sottoscrizione

4. Come deve essere fatta la richiesta

La legge non prevede una forma specifica ma, per aver certezza che la richiesta venga esaminata nei termini di legge è opportuno avere prova della richiesta. Si dovrà quindi indirizzare alla filiale dell’istituto presso cui si è aperto il rapporto una richiesta scritta qui in elenco dalla meno costosa:

  • mail Pec; in questo caso fa fede il rapporto di consegna della Pec (gratuita)
  • raccomandata da voi consegnata a mano, in duplice copia; una copia dovrà esservi restituita firmata, per ricevuta, dalla banca (risparmio di tempo)
  • raccomandata con ricevuta di ritorno; (più tempo e soldi)

Conservate con cura tutte le ricevute: esse sono una prova, anche in giudizio, se l’istituto non adempie.

Più è precisa la richiesta, più la Banca sarà agevolata nel reperire i documenti e più rapidamente sarà evasa l’istanza; Devono perciò essere riportati questi elementi minimi, indispensabili ed atti allo scopo:

  • dati relativi al soggetto titolare del rapporto;
  • il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta;
  • il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte;

5. I tempi di legge per la risposta della Banca

Le copie dei documenti richiesti devono essere prodotte e rilasciate in un termine congruo e comunque entro 90 giorni.

 

6. Quanto costa la richiesta documenti bancari in copia?

Per i costi la normativa prevede che possano essere addebitati solo quelli per l’effettiva produzione della documentazione (una copia digitale non costa come un faldone di copie cartacee). Segnaliamo altresì che sono intervenute diverse Decisioni dell’Arbitro Bancario che segnano un limite alla discrezionalità della banca. Trovate i dettagli in questi articoli di una collega Sei regole per evitare il caro-copia in Banca e Copia documenti bancari e Privacy, gratuito l’accesso ai propri dati.

 

7. Se la Banca non adempie?

Se l’istituto non risponde o soddisfa la richiesta solo parzialmente il consiglio è di scrivere all’Ufficio Reclami della banca, i recapiti sono reperibili facilmente sui siti internet degli istituti di credito.

Entro 30 giorni l’ufficio è tenuto a rispondere. Se non risponde o la risposta non vi soddisfa è possibile presentare Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Il costo della procedura è di € 20,00 che vengono rimborsati interamente quando la questione viene risolta a favore del cliente che ricorre. Ricordiamo che la procedura davanti all’ABF è di natura stragiudiziale e non occorre assistenza legale.

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Autore: IWTT – ITALIA

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