Arbitro Bancario Finanziario, cos’è ?

Arbitro Bancario Finanziario: di che cosa si tratta?

E’ una istituzione creata per liberare i tribunali da una serie di liti. Essa opera dal 2009 con alcuni limiti e specificità. Innanzitutto vengono prese in considerazione solo questioni sorte dopo che l’ABF è stato reso operativo. In secondo luogo ha un limite di intervento legato all’entità del ristoro richiesto tramite contenzioso che è fissato in 100.000 €.

Lo strumento è previsto nei contratti di tutti gli istituti di credito e non obbliga all’assistenza di un Legale. il costo è quello di una pratica amministrativa cioè 20 € che viene poi rimborsato in caso di vittoria.

Arbitro Bancario Finanziario: i risultati del contenzioso 2017

Ho riportato la tabella di cui sopra per due principali motivi: Il primo è che sulla sinistra trovate un elenco circa il tipo di Indebiti Bancari che si possono portare alla loro attenzione; il secondo riguarda il numero di contenziosi lavorati.

Ricordo che prima di accedere all’ Arbitro Bancario Finanziario è necessario aver esperito la via del Reclamo formale scrivendo all’ ufficio preposto del proprio Istituto. (leggi Ricerca i documenti utili)

Arbitro Bancario Finanziario, perché utilizzare questo strumento?

Per molti cittadini è solitamente l’incertezza del risultato nei contenziosi giudiziari a frenare dall’utilizzo della giustizia per dirimere le questioni.

Con l’ Arbitro Bancario Finanziario è diverso? Si.

La spiegazione di questa diversità è legata alla fonte normativa. A differenza del diritto vigente in Italia che discende dal diritto romano, civil law, i principi applicati nel sistema ABF, che è un istituto legato al diritto anglosassone, sono quelli del common law. In quel tipo di sistema si decide quindi basandosi sui precedenti tant’è che nel testo istitutivo dello strumento che, ricordiamo, è successivo al reclamo ( lo trovate a questo link  Arbitro Bancario Finanziario: La Norma ) e, a pagina 19 del disp_mod_ABF_021116 può leggersi:

“Inoltre, le procedure interne adottate dall’intermediario devono assicurare che l’ufficio o responsabile della gestione dei reclami:

si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall’organo decidente, attraverso la consultazione dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet (ai sensi della sezione IV, paragrafo 2);

valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi.

Si decide quindi sulla base delle decisioni precedenti, si dice in questi casi “il precedente fa giurisprudenza”.

Questo strumento, visto il successo riscosso negli anni, è stato potenziato aprendo altri collegi sul territorio. A quelli di partenza di Milano, Roma e Napoli, sono stati aggiunti Torino, Bologna, Palermo e Bari. Ciò ha permesso di ridurre di molto i tempi di attesa.

Per facilitare ulteriormente l’utenza il procedimento è stato reso telematico e ciò permette alla nostra struttura di raccogliere istanze da tutto il territorio nazionale.

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