Rimborso Cessione del Quinto in 4 mosse

Arrivare ad un Rimborso Cessione del Quinto è complicato? I finanziamenti con cessione del quinto e delega sullo stipendio sono tra i più utilizzati da dipendenti pubblici, dipendenti di aziende private e pensionati. In molti casi questi prestiti vengono rinnovati o estinti prima della loro naturale scadenza per esigenze di nuova liquidità. Questa pratica genera il diritto al rimborso di commissioni, spese, oneri vari e premi assicurativi che solitamente vengono versati in anticipo e non risultano essere poi maturati.

Di seguito evidenziamo modi e strumenti per ottenere il giusto “rimborso cessione del quinto” estinta in anticipo o rinnovata da non oltre 10 anni, termine solito di prescrizione per azioni di rivendicazione di questo tipo.

Permane la strettissima attualità dell’argomento su cui finanziarie ed istituti di credito non sono intervenuti e ciò nonostante le indicazioni di Banca d’Italia del 2009 e 2011.  Ancora a marzo 2018, il Dipartimento di Vigilanza – Servizio tutela dei clienti si è nuovamente espresso: nel documento si legge che permangono “comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto“.

  1.  I costi della cessione del quinto e delegazione di pagamento
  2.  Quali commissioni sono oggetto di rimborso all’estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto
  3.  I tempi entro cui chiedere il rimborso
  4.  Per chiedere e ottenere il rimborso che strumenti servono

1. I costi della cessione del quinto e delegazione di pagamento

In questo tipo di contratti di finanziamento, accanto al tasso nominale (TAN) applicato al contratto ed i relativi interessi, troviamo una serie di costi aggiuntivi interamente trattenuti in una unica soluzione all’atto dell’erogazione del prestito.

Oltre alle commissioni che ben remunerano l’attività svolta dalla banca, dall’intermediario, da eventuali agenti o mediatori, troviamo anche i premi delle polizze assicurative a copertura del rischio di credito (la polizza è sempre a favore della Banca) in caso di premorienza o perdita dell’impiego.

La stipula della polizza assicurativa è un obbligo di legge con costo, in molti casi, a carico del Cliente. Qui è bene evidenziare che alcune Banche, soprattutto negli ultimi anni, provvedono a stipulare direttamente con le compagnie assicurative le polizze, senza oneri per il Cliente.

Il costo effettivo del finanziamento infine è individuato dal T.a.e.g. (Tasso annuo effettivo globale) che è il tasso che riassume tutti i costi, le spese, le commissioni, gli interessi e le assicurazioni.

2. Quali commissioni sono oggetto di rimborso

Le spese e le commissioni oggetto di rimborso sono tutte quelle soggette a maturazione sia immediata (Upfront) che nel tempo, cioè quelle che remunerano attività che si protraggono per tutta la durata del finanziamento. I secondi sono i cosiddetti oneri recurring (ricorrenti) tra cui troviamo:

  • commissioni alla rete distributiva,
  • commissioni di attivazione,
  • spese di intermediazione,
  • commissioni bancarie,
  • commissioni finanziarie,
  • spese per prestazioni genericamente descritte,
  • premi assicurativi.

Qui è fondamentale l’esperienza nell’analisi del linguaggio tecnico dei testi contrattuali.

3. I tempi entro cui chiedere il rimborso

La prescrizione è di 10 anni e decorre dal momento in cui il contratto è stato estinto o rinnovato in via anticipata.

Perciò la richiesta delle commissioni pagate, dovute alla stipula e nel tempo sulla cessione del quinto, può essere fatta per tutti i contratti estinti da non oltre 10 anni.

Eccovi un esempio:

  • contratto di cessione del quinto stipulato il 1° luglio 2004, durata originaria 10 anni
  • estinzione anticipata il 15 ottobre 2010

In caso come questo SI si può chiedere il rimborso delle commissioni, poiché alla data dell’articolo, 01/10/2020, non sono ancora trascorsi 10 anni.

4.Per chiedere e ottenere il rimborso che strumenti servono

Il percorso più efficace e meno oneroso è quello di natura stragiudiziale. Bisogna predisporre un’istanza dettagliata, il Reclamo, che riporti le ragioni della nostra lamentazione. Importanti sono altresì sia le motivazioni giuridiche su cui si fonda lo stesso ed una richiesta economica precisa, calcolata secondo i criteri di legge.

La Banca ha il dovere contrattuale di fornire una risposta nei successivi 30 giorni, a volte ne prende di più perché non un è un vero e proprio obbligo di legge. Se la risposta che ricevete non è soddisfacente in merito alla richiesta o nei rari casi in cui la Banca non rispondesse, è opportuno proseguire nell’iter presentando il Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

La procedura non prevede l’obbligo di assistenza legale ed è previsto un unico contributo di € 20 che sarà restituito al cliente con la Decisione di Accoglimento del Ricorso.

E’ un lavoro tecnico giuridico, quindi si basa su documentazione che, eventualmente non fosse più in vostro possesso, può essere reperita seguendo i canali ufficiali. Ad ogni buon conto è obbligatorio fornire nel Ricorso tutte quanto sia utile a provare il vostro diritto (contratto, conteggio estintivo, prova dell’avvenuta estinzione etc.).

l’Arbitro Bancario Finanziario fornisce annualmente, pubblicandoli, i dati statistici sui ricorsi. Da quando è stato creato lo strumento i Ricorsi continuano ad aumentare ed hanno un esito favore al Cliente nell’85% dei casi (Ricorsi su rimborso cessione del quinto, 19 Milioni di Euro restituiti ai clienti – ABF relazione 2017)

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